IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;
  Vista   la  legge  25 maggio  1970,  n.  352,  recante  «Norme  sui
referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa
del popolo», e successive modificazioni;
  Vista  la  sentenza della Corte costituzionale n. 15 emessa in data
16 gennaio 2008 e depositata in cancelleria in data 30 gennaio 2008 -
comunicata  in  pari  data, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della
citata  legge  -  con  la  quale  e'  stata dichiarata ammissibile la
richiesta  di  referendum  popolare per l'abrogazione del testo unico
delle  leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,
approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, e successive modificazioni, limitatamente alle parti indicate
nella predetta sentenza;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 febbraio 2008;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e, ad
interim,  Ministro  della  giustizia,  di  concerto  con  il Ministro
dell'interno;
                              E m a n a
                        il seguente decreto:
  E' indetto il referendum popolare per l'abrogazione del decreto del
Presidente   della  Repubblica  30 marzo  1957,  n.  361,  nel  testo
risultante  per  effetto di modificazioni ed integrazioni successive,
titolato  «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per
la  elezione  della Camera dei deputati», limitatamente alle seguenti
parti:   art.  14-bis,  comma 1:  «I  partiti  o  i  gruppi  politici
organizzati  possono  effettuare  il  collegamento  in una coalizione
delle  liste  da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di
collegamento debbono essere reciproche.»; art. 14-bis, comma 2:
  «La  dichiarazione di collegamento e' effettuata contestualmente al
deposito  del  contrassegno  di  cui all'art. 14. Le dichiarazioni di
collegamento  hanno  effetto  per  tutte  le  liste  aventi lo stesso
contrassegno.»;  art.  14-bis, comma 3, limitatamente alle parole: «I
partiti  o  i  gruppi  politici  organizzati  tra  loro  collegati in
coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma
elettorale  nel  quale  dichiarano il nome e cognome della persona da
loro  indicata  come  unico  capo  della  coalizione.»;  art. 14-bis,
comma 4,  limitatamente  alle parole: «1, 2 e»; art. 14-bis, comma 5,
limitatamente  alle  parole: «dei collegamenti ammessi»; art. 18-bis,
comma 2,   limitatamente  alle  parole:  «Nessuna  sottoscrizione  e'
altresi'  richiesta  per  i  partiti  o  gruppi  politici che abbiano
effettuato  le  dichiarazioni  di  collegamento  ai  sensi  dell'art.
14-bis,  comma 1,  con almeno due partiti o gruppi politici di cui al
primo  periodo  e  abbiano  conseguito  almeno un seggio in occasione
delle  ultime  elezioni  per  il Parlamento europeo, con contrassegno
identico  a quello depositato ai sensi dell'art. 14»; art. 24, numero
2),  limitatamente  alle parole: «alle coalizioni e»; art. 24, numero
2),  limitatamente  alle parole: «non collegate»; art. 24, numero 2),
limitatamente  alle  parole:  «,  nonche',  per  ciascuna coalizione,
l'ordine  dei  contrassegni  delle  liste della coalizione»; art. 31,
comma 2,   limitatamente   alle   parole:   «delle   liste  collegate
appartenenti alla stessa coalizione»; art. 31, comma 2, limitatamente
alle   parole:   «di  seguito,  in  linea  orizzontale,  uno  accanto
all'altro,  su  un'unica  riga»; art. 31, comma 2, limitatamente alle
parole:  «delle  coalizioni  e»; art. 31, comma 2, limitatamente alle
parole: «non collegate»; art. 31, comma 2, limitatamente alle parole:
«di  ciascuna coalizione»; art. 83, comma 1, numero 2): «2) determina
poi  la  cifra  elettorale  nazionale di ciascuna coalizione di liste
collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte
le  liste  che  compongono  la  coalizione  stessa,  nonche' la cifra
elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la
coalizione  di  liste  o  la  lista  non collegata che ha ottenuto il
maggior  numero  di  voti validi espressi;»; art. 83, comma 1, numero
3), lettera a): «a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul
piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che
contengano  almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano
nazionale  almeno  il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una
lista    collegata    rappresentativa   di   minoranze   linguistiche
riconosciute,  presentata  esclusivamente in una delle circoscrizioni
comprese  in  regioni il cui statuto speciale prevede una particolare
tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il
20  per  cento  dei voti validi espressi nella circoscrizione;»; art.
83,  comma 1,  numero  3),  lettera b),  limitatamente  alle  parole,
ovunque  ricorrono:  «non  collegate»;  art.  83, comma 1, numero 3),
lettera b),  limitatamente  alle  parole:  «,  nonche' le liste delle
coalizioni  che  non  hanno  superato  la  percentuale  di  cui  alla
lettera a)  ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4
per  cento  dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative
di  minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in
una  delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale
prevede  una  particolare  tutela di tali minoranze linguistiche, che
abbiano  conseguito  almeno  il 20 per cento dei voti validi espressi
nella  circoscrizione»;  art.  83,  comma 1, numero 4), limitatamente
alle parole: «le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a),
e»;  art.  83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole, ovunque
ricorrono:  «coalizione  di  liste  o»;  art. 83, comma 1, numero 4),
limitatamente alle parole: «coalizioni di liste o»; art. 83, comma 1,
numero  5),  limitatamente  alle  parole: «la coalizione di liste o»;
art.  83,  comma  1,  numero 6): «6) individua quindi, nell'ambito di
ciascuna   coalizione  di  liste  collegate  di  cui  al  numero  3),
lettera a),  le  liste  che  abbiano  conseguito  sul piano nazionale
almeno   il  2  per  cento  dei  voti  validi  espressi  e  le  liste
rappresentative  di  minoranze  linguistiche riconosciute, presentate
esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui
statuto  speciale  prevede  una  particolare tutela di tali minoranze
linguistiche,  che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti
validi  espressi  nella  circoscrizione,  nonche'  la lista che abbia
ottenuto  la  maggiore  cifra elettorale nazionale tra quelle che non
hanno  conseguito  sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti
validi  espressi;»;  art.  83,  comma 1,  numero  7):  «7) qualora la
verifica  di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per
ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra
elettorale  nazionale di ciascuna lista di cui al n. 6). A tale fine,
per  ciascuna  coalizione  di  liste,  divide  la  somma  delle cifre
elettorali  nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero
6)  per  il  numero di seggi gia' individuato ai sensi del numero 4).
Nell'effettuare  tale  divisione non tiene conto dell'eventuale parte
frazionaria  del  quoziente  cosi'  ottenuto.  Divide  poi  la  cifra
elettorale  nazionale  di  ciascuna lista ammessa al riparto per tale
quoziente.  La  parte intera del quoziente cosi' ottenuta rappresenta
il  numero  dei  seggi  da  assegnare  a  ciascuna lista. I seggi che
rimangono  ancora  da  attribuire sono rispettivamente assegnati alle
liste  per  le  quali  queste  ultime divisioni hanno dato i maggiori
resti  e,  in  caso  di  parita'  di  resti,  alle  liste che abbiano
conseguito  la  maggiore  cifra  elettorale  nazionale;  a parita' di
quest'ultima  si  procede  a  sorteggio.  A  ciascuna lista di cui al
numero  3),  lettera b),  sono attribuiti i seggi gia' determinati ai
sensi  del  numero  4);»;  art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente
alle  parole: «varie coalizioni di liste o»; art. 83, comma 1, numero
8),  limitatamente  alle  parole:  «per ciascuna coalizione di liste,
divide  il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le
liste  che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui
al   numero  4),  ottenendo  cosi'  l'indice  relativo  ai  seggi  da
attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima.
Analogamente,»;  art.  83,  comma 1,  numero  8),  limitatamente alle
parole, ovunque ricorrono: «coalizione di liste o»; art. 83, comma 1,
numero  8), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: «coalizioni
di  liste o»; art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole:
«coalizioni  o»;  art.  83,  comma 1,  numero  9):  «9)  salvo quanto
disposto dal comma 2, l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle
singole  circoscrizioni  dei  seggi  spettanti alle liste di ciascuna
coalizione.  A  tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di
ciascuna   coalizione  di  liste  dividendo  il  totale  delle  cifre
elettorali  circoscrizionali  delle  liste di cui al numero 6) per il
numero  di  seggi  assegnati  alla coalizione nella circoscrizione ai
sensi  del  numero 8). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto
dell'eventuale  parte  frazionaria  del  quoziente.  Divide quindi la
cifra  elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione
per  tale  quoziente  circoscrizionale. La parte intera del quoziente
cosi'  ottenuta  rappresenta  il  numero  dei  seggi  da  assegnare a
ciascuna  lista.  I  seggi  che  rimangono  ancora da attribuire sono
assegnati  alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti
decimali  dei  quozienti  cosi'  ottenuti;  in  caso di parita', sono
attribuiti    alle   liste   con   la   maggiore   cifra   elettorale
circoscrizionale;  a parita' di quest'ultima, si procede a sorteggio.
Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in
tutte  le  circoscrizioni  a ciascuna lista corrisponda al numero dei
seggi  ad  essa  attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo,
procede  alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il
maggior  numero  di  seggi  eccedenti, e, in caso di parita' di seggi
eccedenti  da  parte  di  piu' liste, da quella che abbia ottenuto la
maggiore  cifra  elettorale  nazionale,  proseguendo poi con le altre
liste,  in  ordine  decrescente  di  seggi eccedenti: sottrae i seggi
eccedenti  alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha
ottenuti  con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine
crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il
numero  di  seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non
utilizzate.  Conseguentemente,  assegna i seggi a tali liste. Qualora
nella  medesima  circoscrizione  due  o  piu'  liste abbiano le parti
decimali  dei  quozienti non utilizzate, il seggio e' attribuito alla
lista  con  la piu' alta parte decimale del quoziente non utilizzata.
Nel  caso  in  cui  non  sia possibile fare riferimento alla medesima
circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti,
fino   a   concorrenza   dei  seggi  ancora  da  cedere,  alla  lista
eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle
quali  li  ha  ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di
attribuzione   e   alle   liste   deficitarie  sono  conseguentemente
attribuiti i seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano
le   maggiori  parti  decimali  del  quoziente  di  attribuzione  non
utilizzate.»;  art.  83,  comma 2,  limitatamente  alle  parole:  «la
coalizione  di liste o»; art. 83. comma 2, limitatamente alle parole:
«coalizione di liste o»; art. 83, comma 2, limitatamente alle parole:
«di   tutte   le  liste  della  coalizione  o»;  art.  83,  comma  3,
limitatamente alle parole: «coalizioni di liste e»; art. 83, comma 3,
limitatamente  alle  parole,  ovunque ricorrono: «coalizione di liste
o»; art. 83, comma 3, limitatamente alle parole: «coalizioni di liste
o»; art. 83, comma 4: «L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione
di  liste,  al  riparto  dei  seggi ad essa spettanti tra le relative
liste  ammesse  al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1,
numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.»;
art.  83,  comma 5, limitatamente alle parole: «numero 6),»: art. 83,
comma 5,  limitatamente  alle  parole:  «e  9)»;  art.  83,  comma 5,
limitatamente alle parole: «coalizione di liste o»; art. 83, comma 5,
limitatamente alle parole: «coalizioni di liste o»; art. 84, comma 3:
«Qualora  al  termine  delle  operazioni di cui al comma 2, residuino
ancora  seggi  da  assegnare alla lista in una circoscrizione, questi
sono  attribuiti,  nell'ambito  della circoscrizione originaria, alla
lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria
che  abbia  la  maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata,
procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta
operazione  residuino  ancora  seggi  da assegnare alla lista, questi
sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte
della  medesima  coalizione  della  lista  deficitaria  che  abbia la
maggiore  parte  decimale  del  quoziente gia' utilizzata, procedendo
secondo  un ordine decrescente»; art. 84, comma 4, limitatamente alle
parole: «e 3»; art. 86, comma 2, limitatamente alle parole: «, 3».
  I  relativi  comizi  sono  convocati  per  il  giorno  di  domenica
18 maggio  2008,  con  prosecuzione delle operazioni di votazione nel
giorno di lunedi' 19 maggio 2008.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Dato a Roma, addi' 5 febbraio 2008
                             NAPOLITANO
                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri  e  ad  interim Ministro della
                              giustizia
                              Amato, Ministro dell'interno